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Agevolazioni contributive a rischio: il nuovo elenco delle violazioni sul lavoro
Il D.M. 78/2026 individua le violazioni sul lavoro e sulla sicurezza che possono escludere le imprese dalle agevolazioni contributive fino a 24 mesi.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato le violazioni che possono impedire ai datori di lavoro di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione sul lavoro.
Il nuovo elenco è contenuto nel Decreto ministeriale n. 78 del 22 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 dell’8 luglio 2026.
La disposizione interessa direttamente anche le imprese del turismo, della ristorazione e dell’ospitalità, settori nei quali il ricorso a lavoratori stagionali, turnazioni articolate, appalti e personale straniero richiede una gestione particolarmente attenta.
Non basta avere il DURC regolare
Il possesso di un DURC regolare resta una condizione indispensabile per ottenere sgravi e incentivi, ma non è l’unico requisito.
La normativa subordina infatti l’accesso ai benefici anche all’assenza di determinate violazioni in materia di:
lavoro e legislazione sociale;
tutela delle condizioni di lavoro;
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
regolare occupazione dei lavoratori;
rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
Il decreto stabilisce quindi quali irregolarità assumono carattere ostativo e per quanto tempo possono impedire all’impresa di beneficiare delle agevolazioni.
Le violazioni che possono far perdere le agevolazioni
La durata dell’esclusione varia in funzione della gravità della condotta e può andare da 3 fino a 24 mesi.
Esclusione per 24 mesi
Il periodo più lungo riguarda alcune delle violazioni maggiormente gravi, tra cui:
rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro;
omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza;
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, comunemente riconducibile al fenomeno del caporalato.
Esclusione per 18 mesi
È prevista per le lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del lavoro.
Esclusione per 12 mesi
Rientrano in questa fascia numerose violazioni penalmente rilevanti previste dal Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Possono riguardare, per esempio, carenze nella valutazione dei rischi, nella formazione, nella protezione dei lavoratori, nell’utilizzo delle attrezzature o nell’organizzazione delle misure di prevenzione.
Esclusione per 8 mesi
Il decreto prevede un periodo ostativo di otto mesi per l’impiego di lavoratori stranieri privi di un valido permesso di soggiorno o con un titolo che non consenta lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Esclusione per 6 mesi
La durata di sei mesi riguarda:
le violazioni connesse all’impiego di lavoratori non regolarmente dichiarati;
determinate violazioni riguardanti la patente a crediti prevista dalla normativa sulla sicurezza nei cantieri.
Esclusione per 3 mesi
Tre mesi di esclusione sono previsti per le violazioni relative al riposo giornaliero e settimanale, quando interessano almeno il 20% della manodopera regolarmente occupata.
La stessa durata si applica alle altre violazioni penali in materia di lavoro, legislazione sociale, condizioni di lavoro, salute e sicurezza non espressamente ricomprese nelle fasce precedenti.
La perdita delle agevolazioni non scatta con una semplice contestazione
Un passaggio importante del decreto riguarda il momento in cui la violazione assume efficacia ostativa.
Non è sufficiente una contestazione iniziale o un verbale ancora impugnabile. Le violazioni devono essere accertate mediante provvedimenti definitivi, come:
una sentenza passata in giudicato;
un’ordinanza-ingiunzione divenuta definitiva.
Le cause ostative non operano, inoltre, quando il procedimento penale si estingue attraverso la procedura di prescrizione obbligatoria oppure, nei casi consentiti, mediante oblazione.
Perché il decreto riguarda da vicino le imprese turistiche
Hotel, villaggi, resort, ristoranti e altre attività dell’ospitalità lavorano spesso con una forte concentrazione di personale nei periodi di alta stagione.
La necessità di coprire turni prolungati, festività, servizi serali e picchi improvvisi della domanda può aumentare il rischio di errori nell’organizzazione del lavoro.
Particolare attenzione deve essere dedicata a:
rispetto dei riposi giornalieri e settimanali;
comunicazione preventiva delle assunzioni;
corretta registrazione delle ore lavorate;
regolarità dei lavoratori stranieri;
formazione obbligatoria sulla sicurezza;
aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi;
verifica delle imprese appaltatrici e dei fornitori di personale.
La stagionalità o la difficoltà nel reperire lavoratori non giustificano il mancato rispetto delle regole. Un’organizzazione non corretta potrebbe generare non soltanto sanzioni, ma anche compromettere l’accesso agli incentivi previsti per nuove assunzioni, stabilizzazioni e particolari categorie di lavoratori.
Un controllo preventivo prima di richiedere gli incentivi
Prima di presentare una domanda per ottenere un esonero o un’agevolazione contributiva, l’impresa dovrebbe verificare non soltanto la validità del DURC, ma anche la propria situazione complessiva in materia di lavoro e sicurezza.
Diventa quindi opportuno coordinare il consulente del lavoro, il responsabile della sicurezza e chi si occupa della gestione quotidiana del personale.
La corretta organizzazione del lavoro non deve essere considerata esclusivamente come un obbligo burocratico. Rappresenta una forma di tutela dell’impresa, dei lavoratori e degli investimenti effettuati attraverso le politiche di assunzione.
Fonte ufficiale: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto ministeriale n. 78 del 22 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026.
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