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Illeciti alimentari: cosa cambia per ristoranti, hotel e pubblici esercizi con la Legge 75/2026

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Illeciti alimentari: cosa cambia per ristoranti, hotel e pubblici esercizi con la Legge 75/2026

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Nuove regole contro le frodi alimentari: più attenzione a menu, ingredienti dichiarati, DOP, IGP e tracciabilità delle materie prime.

Con l’entrata in vigore della Legge 21 aprile 2026, n. 75, il tema degli illeciti alimentari torna al centro dell’attenzione per tutte le imprese che operano nella somministrazione, nella ristorazione e nell’ospitalità.

La norma introduce disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani e rafforza il quadro delle responsabilità per chi produce, vende, distribuisce o somministra alimenti, acque e bevande.

Per ristoranti, hotel, agriturismi, bar, pizzerie e pubblici esercizi, il messaggio è molto chiaro: non basta più “servire bene”. Bisogna anche poter dimostrare che ciò che viene raccontato al cliente corrisponde realmente a ciò che viene acquistato, conservato, lavorato e portato in tavola.

Frode alimentare: attenzione alla coerenza tra menu e prodotto servito

Una delle principali novità riguarda l’introduzione del reato di frode alimentare. La norma punisce chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, agricola, industriale o di intermediazione, mette in circolazione alimenti, acque o bevande non genuini oppure sostanzialmente diversi, per origine, provenienza, qualità o quantità, rispetto a quanto indicato, dichiarato o pattuito.

Tradotto nella vita quotidiana di un pubblico esercizio, il punto è semplice: ciò che viene scritto nel menu, comunicato al cliente o valorizzato nella proposta commerciale deve essere vero, verificabile e coerente con il prodotto effettivamente servito.

Se un piatto viene presentato con un ingrediente specifico, con una provenienza particolare o con una qualità distintiva, l’impresa deve essere in grado di dimostrarlo. Diversamente, il rischio non è solo reputazionale, ma anche sanzionatorio.

Segni mendaci e denominazioni: DOP, IGP e biologico vanno usati con prudenza

La Legge 75/2026 introduce anche il reato di commercio di alimenti con segni mendaci, riferito all’utilizzo di indicazioni false o ingannevoli su origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti o dei loro ingredienti.

Questo aspetto riguarda da vicino l’uso di termini come DOP, IGP, biologico, artigianale, locale, tipico o calabrese. Sono parole forti, che hanno valore commerciale, ma proprio per questo devono essere utilizzate con attenzione.

Richiamare in menu una denominazione protetta o una caratteristica particolare del prodotto significa assumersi la responsabilità di quella dichiarazione. Se si indica un ingrediente DOP o IGP, quel prodotto deve essere realmente acquistato, tracciato e utilizzato nella preparazione.

Tracciabilità: la documentazione diventa ancora più importante

Un altro passaggio centrale riguarda la rintracciabilità. La legge rafforza il sistema sanzionatorio legato agli obblighi previsti dalla normativa europea sulla sicurezza alimentare.

Per le imprese della ristorazione questo significa che fatture, documenti di trasporto, schede prodotto, etichette, fornitori e registrazioni interne non devono essere considerati semplici carte da archiviare, ma strumenti fondamentali di tutela dell’impresa.

In caso di controllo, poter ricostruire con ordine la provenienza delle materie prime può fare la differenza tra una gestione corretta e una contestazione difficile da superare.

La norma prevede anche un correttivo per le violazioni meramente formali o documentali che non incidono sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto: in questi casi l’autorità competente deve assegnare all’operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea.

Cosa devono fare concretamente le imprese

Per le strutture ricettive e i pubblici esercizi, questa novità normativa deve essere letta come un invito a rafforzare le procedure interne.

È opportuno verificare periodicamente i menu, controllare la corrispondenza tra ingredienti dichiarati e prodotti acquistati, aggiornare le schede tecniche, formare il personale di cucina e sala, conservare con ordine la documentazione dei fornitori e prestare particolare attenzione all’uso di denominazioni protette o indicazioni di qualità.

La compliance alimentare non riguarda più soltanto l’igiene e la sicurezza sanitaria. Oggi riguarda anche la correttezza dell’informazione resa al cliente e la capacità dell’impresa di dimostrare ciò che dichiara.

Una tutela per il consumatore, ma anche per le imprese serie

La Legge 75/2026 va letta anche come uno strumento di tutela per le imprese corrette, quelle che investono nella qualità, acquistano prodotti tracciabili, rispettano le denominazioni e comunicano in modo trasparente.

In un mercato in cui il valore del cibo passa sempre di più attraverso origine, autenticità e racconto, la differenza tra comunicazione e inganno può diventare sottile. Proprio per questo serve maggiore consapevolezza.

Per chi opera nel turismo e nella ristorazione, la strada è una sola: conoscere i prodotti, conoscere i fornitori, conoscere la documentazione e raccontare al cliente solo ciò che si può realmente dimostrare.

Fonte ufficiale: Legge 21 aprile 2026, n. 75 – “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 110 del 14 maggio 2026, in vigore dal 29 maggio 2026.

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