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Tassa di soggiorno: dal 2027 novità sul modello sanzionatorio.
Dal 1° gennaio 2027 cambiano le sanzioni sull’imposta di soggiorno: 100% del tributo non versato per omissione e 40% per dichiarazione infedele.
Dal 1° gennaio 2027 cambierà il regime sanzionatorio relativo alla dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno.
La novità è contenuta nell’articolo 12 del Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 147, dedicato alle sanzioni amministrative in materia di tributi regionali e locali.
Il decreto è già entrato in vigore il 12 agosto 2026, ma le nuove disposizioni relative all’imposta di soggiorno si applicheranno alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027.
Cosa cambia dal 2027
La modifica riguarda in particolare l’omessa presentazione e la presentazione infedele della dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno.
Il nuovo regime prevede:
in caso di omessa dichiarazione, una sanzione pari al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
in caso di dichiarazione infedele, una sanzione pari al 40% del tributo non versato, anche in questo caso con un minimo di 50 euro.
La differenza rispetto alla disciplina precedente è significativa.
La normativa attualmente applicabile prevede infatti, per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione, una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell’importo dovuto.
Dal 2027 il legislatore distingue invece le due violazioni e, soprattutto, collega la sanzione al tributo effettivamente non versato.
Dichiarazione e versamento diventano due aspetti più chiaramente distinti
È probabilmente questo il punto più interessante per le strutture ricettive.
Una cosa è non versare al Comune l’imposta di soggiorno riscossa; altra cosa è aver correttamente versato quanto dovuto ma aver commesso un errore o un’omissione nella dichiarazione annuale.
Con il nuovo sistema la sanzione per l’irregolarità dichiarativa viene parametrata al tributo non versato.
Facciamo un esempio.
Una struttura ricettiva riscuote durante l’anno 10.000 euro di imposta di soggiorno e versa regolarmente l’intero importo al Comune, ma omette la dichiarazione annuale.
Poiché il tributo non versato è pari a zero, sulla base del tenore letterale della nuova disposizione non si calcolerebbe una sanzione percentuale sui 10.000 euro riscossi e versati: resterebbe applicabile la sanzione minima prevista dalla norma, pari a 50 euro.
Diverso sarebbe il caso di una struttura che, oltre a non presentare correttamente la dichiarazione, non avesse versato una parte dell’imposta riscossa. In quel caso la percentuale prevista dalla nuova disciplina verrebbe applicata al tributo effettivamente non versato.
L’omesso o parziale versamento resta comunque una violazione autonoma e soggetta alla relativa disciplina sanzionatoria.
Resta la dichiarazione annuale entro il 30 giugno
La modifica non elimina l’obbligo dichiarativo.
Il gestore della struttura ricettiva resta responsabile della presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno, che deve essere trasmessa cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’imposta.
La disciplina riguarda inoltre, con le specifiche previsioni normative, anche i soggetti che incassano i canoni o intervengono nei pagamenti delle locazioni brevi e sono responsabili degli adempimenti relativi all’imposta di soggiorno.
Nessuna applicazione retroattiva
Il Decreto Legislativo n. 147/2026 stabilisce espressamente che le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027.
Per le violazioni precedenti continuerà quindi ad applicarsi il regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente al momento della violazione.
Si tratta di una modifica importante soprattutto perché rende più evidente la distinzione tra il mancato versamento dell’imposta e un’irregolarità nell’adempimento dichiarativo.
Per le imprese turistico-ricettive resta naturalmente fondamentale mantenere sotto controllo sia i versamenti periodici previsti dai regolamenti comunali sia la dichiarazione annuale, ma dal 2027 il sistema sanzionatorio sarà maggiormente collegato all’effettiva entità della violazione.
Fonte normativa: Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 147, articolo 12 – Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 185 dell’11 agosto 2026.
Fonte originale
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 185 dell’11 agosto 2026, Supplemento Ordinario n. 30Tag
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